LEGGE 9 luglio 1990, n. 185

Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.


 aggiornato-2013 

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

                               Art. 01 
                            Definizioni  
 
  1.  Ai  fini  della  presente  legge  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
    a) "prodotti per la difesa": i materiali di cui all'allegato alla
direttiva 2009/43/CE e successive modificazioni; 
    b) "materiali d'armamento": i materiali di  cui  all'articolo  2,
tra i quali sono compresi i prodotti per la difesa; 
    c) "trasferimento  intracomunitario":  qualsiasi  trasmissione  o
spostamento  di  materiali  d'armamento  da   un   fornitore   a   un
destinatario situato in un altro Stato membro dell'Unione europea; 
    d)  "transito":  sia  il  transito  interno,  vale  a   dire   la
circolazione  di  materiali  d'armamento   di   origine   comunitaria
all'interno del  territorio  doganale  della  Comunita'  europea  con
attraversamento del territorio di uno Stato terzo, ovvero  Stato  non
appartenente all'Unione europea, senza che  muti  la  loro  posizione
doganale, sia il transito esterno, vale a  dire  la  circolazione  di
materiali d'armamento di  origine  non  comunitaria  all'interno  del
territorio doganale della Comunita' europea per  essere  destinati  a
uno Stato membro diverso da quello di entrata, o per essere esportati
verso Stati terzi; 
    e) "trasbordo":  lo  spostamento  (imbarco/sbarco)  di  materiali
d'armamento da un mezzo di  trasporto  a  un  altro  all'interno  del
territorio comunitario; 
    f) "importazione": l'operazione di  movimentazione  di  materiali
d'armamento da fornitori situati al di fuori del territorio  doganale
della Comunita' verso destinatari situati nel  territorio  nazionale.
In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti regimi doganali:
immissione  in  libera  pratica  e  in  consumo;  deposito  doganale;
perfezionamento  attivo;  trasformazione  sotto  controllo  doganale;
ammissione temporanea; reimportazione, cosi' come definite dal codice
doganale comunitario; 
    g) "esportazione": l'operazione di  movimentazione  di  materiali
d'armamento da un fornitore stabilito nel territorio nazionale a  uno
o piu' destinatari stabiliti al  di  fuori  del  territorio  doganale
della Comunita'. In tale tipologia di operazione rientrano i seguenti
regimi doganali: esportazione  definitiva;  perfezionamento  passivo;
riesportazione; esportazione  temporanea,  cosi'  come  definite  dal
codice doganale comunitario; 
    h)  "trasferimento  intangibile"  di  materiali  d'armamento:  la
trasmissione di software o di tecnologia  effettuata  mediante  mezzi
elettronici, telefax, telefono, posta elettronica o  qualunque  altro
mezzo, compresa la messa a disposizione in forma elettronica di  tali
software e tecnologie al di fuori del territorio nazionale; 
    i) "fornitore": la persona fisica  o  giuridica  stabilita  nella
Comunita' che e' legalmente responsabile di un trasferimento; 
    l) "destinatario": la persona fisica o giuridica stabilita  nella
Comunita' che  e'  legalmente  responsabile  della  ricezione  di  un
trasferimento; 
    m)  "autorizzazione  al   trasferimento   intracomunitario":   la
licenza, rilasciata da un'autorita' nazionale  di  uno  Stato  membro
dell'Unione europea ai sensi della direttiva 2009/43/CE, che permette
ai fornitori di trasferire materiali d'armamento  a  un  destinatario
situato in un altro Stato membro; 
    n) "autorizzazione all'esportazione": la licenza,  rilasciata  ai
sensi della direttiva 2009/43/CE, a fornire materiali  d'armamento  a
una  persona  fisica  o  giuridica  stabilita  in   uno   Stato   non
appartenente all'Unione europea; 
    o) "attraversamento intracomunitario": il trasporto di  materiali
d'armamento attraverso uno o piu' Stati membri  diversi  dallo  Stato
membro di origine e dallo Stato membro di destinazione; 
    p) "attivita' di  intermediazione":  attivita'  poste  in  essere
esclusivamente da  soggetti  iscritti  al  registro  nazionale  delle
imprese di cui all'articolo 3 della presente legge che: 
      1) negoziano o organizzano transazioni che  possono  comportare
il trasferimento di beni figuranti nell'elenco comune  dei  materiali
d'armamento da uno Stato  membro  o  da  uno  Stato  terzo  verso  un
qualsiasi altro Stato; 
      2) acquistano, vendono o dispongono il  trasferimento  di  tali
beni in loro possesso da un Stato membro o terzo verso  un  qualsiasi
altro Stato membro o terzo; 
  q) "delocalizzazione produttiva": il trasferimento da parte di  una
impresa  nazionale  di  processi  produttivi,  ovvero  di   fasi   di
lavorazione, inerenti materiali d'armamento nel territorio  di  Paesi
terzi.
   La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
                        Controllo dello Stato 
 
  1. L'esportazione, l'importazione, il transito, il trasferimento
intracomunitario  e  l'intermediazione  di  materiale  di  armamento,
nonche' la  cessione  delle  relative  licenze  di  produzione  e  la
delocalizzazione produttiva  devono essere  conformi  alla  politica
estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono regolamentate
dallo Stato secondo i principi della  Costituzione  repubblicana  che
ripudia la  guerra  come  mezzo  di  risoluzione  delle  controversie
internazionali. 
   2. L'esportazione, l'importazione, il transito, il  trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione dei materiali di  armamento,  di
cui all'articolo 2, nonche' la cessione  delle  relative  licenze  di
produzione  e  la  delocalizzazione  produttiva,  sono   soggetti   a
autorizzazioni e controlli dello Stato.  
  3. Il Governo predispone misure idonee ad assecondare  la  graduale
differenziazione produttiva e la  conversione  a  fini  civili  delle
industrie nel settore della difesa. 
  4. Le operazioni di esportazione  , transito  e  intermediazione 
sono consentite solo se effettuate con governi esteri o  con  imprese
autorizzate dal governo del  paese  destinatario. Le  operazioni  di
trasferimento intracomunitario sono consentite con  le  modalita'  di
cui al capo IV, sezione I.  
   5. L'esportazione, il transito, il trasferimento intracomunitario
e l'intermediazione di materiali di armamento,  nonche'  la  cessione
delle  relative  licenze  di   produzione   e   la   delocalizzazione
produttiva,  sono  vietati  quando   sono   in   contrasto   con   la
Costituzione, con gli impegni  internazionali  dell'Italia,  con  gli
accordi concernenti  la  non  proliferazione  e  con  i  fondamentali
interessi  della  sicurezza  dello  Stato,  della  lotta  contro   il
terrorismo e del mantenimento di buone  relazioni  con  altri  Paesi,
nonche'   quando   mancano   adeguate   garanzie   sulla   definitiva
destinazione dei materiali di armamento.  
  6.   L'esportazione    ,    il    transito,    il    trasferimento
intracomunitario e l'intermediazione  di materiali di armamento sono
altresi' vietati: 
a) verso i Paesi in stato di conflitto armato,  in  contrasto  con  i
   principi dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni  Unite,  fatto
   salvo il rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia  o  le
   diverse deliberazioni del  Consiglio  dei  Ministri,  da  adottare
   previo parere delle Camere; 
b) verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo
11 della Costituzione; 
c) verso i Paesi nei cui confronti  sia  stato  dichiarato  l'embargo
   totale o parziale delle forniture belliche da parte delle  Nazioni
   Unite o dell'Unione europea (UE)   o da parte dell'Organizzazione
   per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE ); 
d) verso i Paesi i cui governi sono responsabili di gravi  violazioni
   delle convenzioni internazionali  in  materia  di  diritti  umani,
   accertate dai competenti organi delle Nazioni Unite, dell'UE o del
   Consiglio d'Europa; 
e) verso i Paesi che ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge
   26 febbraio 1987, n. 49, destinino al  proprio  bilancio  militare
   risorse eccedenti le esigenze di  difesa  del  paese;  verso  tali
   Paesi e' sospesa la erogazione di  aiuti  ai  sensi  della  stessa
   legge, ad eccezione degli  aiuti  alle  popolazioni  nei  casi  di
   disastri e calamita' naturali. 
  7. Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione  
, il transito, il trasferimento intracomunitario e  l'intermediazione
di mine terrestri  anti-persona,  di  munizioni  a  grappolo  di  cui
all'articolo 3, comma 1, della legge 14 giugno 2011, n. 95,  di armi
biologiche, chimiche e nucleari, nonche' la ricerca preordinata  alla
loro produzione o la cessione della relativa tecnologia.  Il  divieto
si applica anche agli  strumenti  e  alle  tecnologie  specificamente
progettate per la costruzione delle suddette armi  nonche'  a  quelle
idonee alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari. 
   7-bis. La cessione all'estero delle licenze di  produzione  e  la
delocalizzazione produttiva di materiali di  armamento  da  parte  di
imprese iscritte al registro  di  cui  all'articolo  3  sono  vietate
qualora concernenti Stati oggetto di divieto ai sensi del comma 6, in
tutti i casi  in  cui  mancano  adeguate  garanzie  sulla  definitiva
destinazione dei relativi materiali prodotti  nello  Stato  terzo,  e
inoltre, fatti salvi gli accordi specifici da Stato a  Stato,  quando
hanno a oggetto informazioni classificate.  
  8.  Le  importazioni  definitive  o  temporanee  di  materiale   di
armamento sono vietate, ad eccezione: 
a) delle importazioni  effettuate  direttamente  dall'Amministrazione
   dello Stato o  per  conto  di  questa  per  la  realizzazione  dei
   programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e  di
   polizia, che possono essere consentite direttamente dalle dogane; 
b) delle importazioni effettuate da  soggetti  iscritti  al  registro
   nazionale  delle   imprese   di   cui   all'articolo   3,   previa
   autorizzazione di cui all'articolo 13; 
c) delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti  al
   registro nazionale delle imprese di cui  all'articolo  3,  per  la
   revisione dei materiali d'armamento in precedenza esportati; 
d) delle importazioni effettuate  dagli  enti  pubblici,  nell'ambito
   delle  rispettive  competenze,  in  relazione   all'esercizio   di
   attivita'  di   carattere   storico   o   culturale,   previe   le
   autorizzazioni di polizia previste dall'articolo 8 della legge  18
   aprile 1975, n. 110; 
e) delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere, per
  la  partecipazione  a  fiere  campionarie,  mostre   ed   attivita'
  dimostrative,  previa  autorizzazione  del  Ministero  dell'Interno
  rilasciata a seguito di nulla osta del Ministero della difesa. 
  9. Sono escluse dalla disciplina della presente legge: 
a) le  esportazioni  temporanee  effettuate  direttamente  per  conto
   dell'Amministrazione dello Stato per la  realizzazione  di  propri
   programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e  di
   polizia; 
b) le  esportazioni  o  concessioni  dirette   e   i   trasferimenti
   intracomunitari  da Stato a Stato, a fini di assistenza militare,
   in base ad accordi internazionali; 
c) il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento  per  i
   bisogni di forze dei Paesi alleati, secondo la  definizione  della
   Convenzione sullo Statuto delle  Forze  della  NATO,  purche'  non
   siano invocate a qualsiasi titolo deroghe agli  articoli  VI,  XI,
   XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli  Stati  partecipanti  al
   Trattato Nord Atlantico ratificata con legge 30 novembre 1955,  n.
   1335. 
  10. Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a),  sono
comunque vietate verso i  Paesi  di  cui  al  comma  6  del  presente
articolo. 
  11. Sono escluse altresi' dalla disciplina della presente legge  le
armi sportive e da caccia e relative munizioni; le cartucce  per  uso
industriale e gli artifizi luminosi e fumogeni; le armi  e  munizioni
comuni da sparo di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975,  n.
110, nonche' le armi corte  da  sparo  purche'  non  automatiche;  le
riproduzioni di armi antiche e gli esplosivi diversi da quelli ad uso
militare. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando
i  trasferimenti  intracomunitari  e  le  esportazioni  dei  predetti
materiali sono destinati a enti  governativi  o  Forze  armate  o  di
polizia.  
   11-bis. Le operazioni di cui al presente articolo sono effettuate
nel rispetto dei principi di cui alle posizioni comuni  2003/468/PESC
del Consiglio, del 23 giugno 2003,  e  2008/944/PESC  del  Consiglio,
dell'8 dicembre 2008. 
  11-ter. La  presente  legge  si  applica  alle  esportazioni  e  ai
trasferimenti  intracomunitari  anche  quando  realizzati  attraverso
trasferimenti intangibili. 
  11-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
informazioni  per  la  sicurezza,   in   presenza   di   informazioni
classificate: 
    a) esprime pareri vincolanti al rilascio delle autorizzazioni  di
cui agli articoli 9, 10-quater, 10-quinquies e 13; 
    b) autorizza le operazioni e le attivita' di cui agli articoli 16
e 21.
                               Art. 2 
                      (Materiali di armamento) 
 
  1. Ai fini della presente legge, sono materiali di  armamento  quei
materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive  o
di  progettazione,  sono  tali  da  considerarsi  costruiti  per   un
prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. 
  2. I materiali di armamento di cui al  comma  1  sono  classificati
nelle seguenti categorie: 
    a) armi nucleari, biologiche e chimiche; 
    b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
    c) armi ed  armamento  di  medio  e  grosso  calibro  e  relativo
munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3; 
    d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; 
    e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; 
    f) navi e relativi equipaggiamenti  appositamente  costruiti  per
uso militare; 
    g)  aeromobili   ed   elicotteri   e   relativi   equipaggiamenti
appositamente costruiti per uso militare; 
    h)  polveri,  esplosivi,  propellenti,  ad  eccezione  di  quelli
destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1; 
    i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici  e  fotografici
appositamente costruiti per uso militare; 
    l) materiali speciali blindati appositamente  costruiti  per  uso
militare; 
    m) materiali specifici per l'addestramento militare; 
    n) macchine, apparecchiature ed  attrezzature  costruite  per  la
fabbricazione, il  collaudo  ed  il  controllo  delle  armi  e  delle
munizioni; 
    o)  equipaggiamenti  speciali  appositamente  costruiti  per  uso
militare. 
   3. L'elenco dei materiali  di  armamento,  da  comprendere  nelle
categorie di cui al comma 2 e' individuato anche con  riferimento  ai
prodotti per la difesa di cui all'allegato alla direttiva 2009/43/CE,
e successive modificazioni. L'individuazione  di  nuove  categorie  e
l'aggiornamento dell'elenco dei  materiali  di  armamento,  ove  resi
necessari da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto  del
Ministro della difesa,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari
esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze e dello  sviluppo
economico,   avuto   riguardo   all'evoluzione    della    produzione
industriale,   a   quella   tecnologica,   nonche'    agli    accordi
internazionali cui l'Italia aderisce.  
  4. Ai fini della  presente  legge  sono  considerati  materiali  di
armamento: 
    a) ai soli fini dell'esportazione   e  dei  trasferimenti  verso
altri Stati dell'Unione  europea ,  le  parti  di  ricambio  e  quei
componenti specifici dei materiali di cui al  comma  2,  identificati
nell'elenco di cui al comma 3; 
    b)   limitatamente   alle   operazioni   di   esportazione     ,
trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea  e  transito,  i
disegni, gli schemi  ed  ogni  tipo  ulteriore  di  documentazione  e
d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e  manutenzione
dei materiali di cui al comma 2. 
  5. La presente legge si applica anche alla concessione  di  licenze
per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali  di
cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 4. 
  6.  La  prestazione  di  servizi  per  l'addestramento  e  per   la
manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando  non  sia
gia' stata autorizzata contestualmente al trasferimento di  materiali
di armamento, e' soggetta esclusivamente al nulla osta  del  Ministro
della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e  dell'interno,
 entro trenta giorni dalla data dell'istanza,  purche'  costituisca
prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato. 
  7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali  per  uso
civile forniti dal nostro Paese o di proprieta' del committente,  sia
in Italia o all'estero, che comportino, per l'intervento  di  imprese
italiane, variazioni  operative  a  fini  bellici  del  mezzo  o  del
materiale, sono autorizzati secondo le  disposizioni  della  presente
legge. 
                                            
                               Art. 3 
                 (Registro nazionale delle imprese) 
 
   1.  Il  registro  nazionale   delle   imprese   e'   disciplinato
dall'articolo 44 del codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  
------------ 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268,  comma
1, n. 871  l'abrogazione del presente articolo. 
                                            
                               Art. 4 
          (Iscrizione al registro nazionale delle imprese) 
 
   1. Le modalita' per  l'iscrizione  al  registro  nazionale  delle
imprese e il funzionamento della  Commissione  per  la  tenuta  dello
stesso sono disciplinati dagli articoli da 123 a 130 del testo  unico
delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento  militare,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
90.  
------------ 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha disposto (con l'art. 2268,  comma
1, n. 871  l'abrogazione del presente articolo. 
                                            
                               Art. 5 
                       Relazione al Parlamento 
 
  1.   Il Presidente del Consiglio dei Ministri invia al  Parlamento
una relazione entro il 31  marzo  di  ciascun  anno  in  ordine  alle
operazioni autorizzate  e  svolte  entro  il  31  dicembre  dell'anno
precedente, anche con riguardo alle operazioni svolte nel  quadro  di
programmi intergovernativi o a  seguito  di  concessione  di  licenza
globale di progetto, di autorizzazione globale di trasferimento e  di
autorizzazione generale o  in  relazione  ad  esse,  fermo  l'obbligo
governativo di riferire analiticamente alle Commissioni  parlamentari
circa  i  contenuti  della  relazione  entro  30  giorni  dalla   sua
trasmissione.  
  2. I Ministri degli  affari  esteri,  dell'interno,  della  difesa,
delle finanze,  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto
di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivita'  di
cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei  ministri  il
quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento  di  cui  al
comma 1. 
  3. La relazione di cui al  comma  1  dovra'  contenere  indicazioni
analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari  -  degli  oggetti
concernenti le operazioni contrattualmente definite  indicandone  gli
stati di  avanzamento  annuali  sulle  esportazioni,  importazioni  e
transiti di materiali di armamento e sulle  esportazioni  di  servizi
oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla  presente
legge. La relazione dovra'  contenere  inoltre  la  lista  dei  Paesi
indicati nelle  autorizzazioni  definitive,  l'elenco  delle  revoche
delle  autorizzazioni  stesse  per  violazione  della   clausola   di
destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche'
l'elenco delle iscrizioni sospensioni o  cancellazioni  nel  Registro
Nazionale di cui all'articolo 3. La relazione dovra' contenere infine
l'elenco dei programmi sottoposti a licenza globale di  progetto  con
l'indicazione  dei  Paesi  e  delle  imprese  italiane  partecipanti,
nonche' le autorizzazioni  concesse  dai  Paesi  partner  relative  a
programmi a partecipazione italiana  e  sottoposti  al  regime  della
licenza globale di progetto. 
  3-bis.  I  titolari  di  licenza  globale  di  progetto     e   di
autorizzazione  globale  e  generale  di  trasferimento   forniscono
annualmente al Ministero degli affari esteri una relazione  analitica
sulle  attivita'  espletate  sulla  base  della   licenza   ottenuta,
corredata  dai  dati  su  tutte  le   operazioni   effettuate.   Tale
documentazione e' parte integrante della relazione di cui al comma 1. 
                                            

Capo II
ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO E AUTORITA' NAZIONALE COMPETENTE

                                Art. 6 
(Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di  armamento
per la difesa) 
1. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio  dei  ministri  il
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali  di  armamento
per la difesa (CISD). 
2. Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri e di esso  fanno  parte  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'interno,   delle   finanze,   del    tesoro,    della    difesa,
dell'industria,   del    commercio    e    dell'artigianato,    delle
partecipazioni statali e del commercio con l'estero.  Possono  essere
invitati alle riunioni del Comitato altri Miinstri interessati. 
3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1,  dei  trattati  e
degli impegni internazionali cui l'Italia aderisce ed  in  attuazione
delle linee di politica estera e  di  difesa  dello  Stato,  valutata
l'esigenza dello sviluppo tecnologico  e  industriale  connesso  alla
politica di difesa e di produzione degli armamenti, il  CISD  formula
gli indirizzi generali per le politiche di scambio nel settore  della
difesa  e  detta  direttive  d'ordine  generale  per  l'esportazione,
l'importazione  ed  il  transito  dei  materiali   di   armamento   e
sovrintende, nei casi previsti dalla  presente  legge,  all'attivita'
degli organi preposti all'applicazione della legge stessa. 
4.  Gli  indirizzi  e  le  direttive  formulati  dal  Comitato   sono
comunicati al Parlamento. 
5. Spetta altresi' al CISD la individuazione dei Paesi  per  i  quali
debba farsi luogo ai divieti di cui all'articolo 1, comma 6. 
6. Il CISD riceve informazioni sul rispetto dei diritti  umani  anche
da parte delle organizzazioni riconosciute dall'ONU e dalla CEE e  da
parte delle organizzazioni  non  governative  riconosciute  ai  sensi
dell'articolo 28 della legge 26 febbraio 1987, n. 49.  3  
    
-----------------
    
AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che sono attribuite al CIPE,  che  le  esercita  su  proposta  del
Ministro degli affari esteri, le funzioni di indirizzo  spettanti  al
soppresso Comitato interministeriale per gli scambi di  materiali  di
armamento per la difesa (CISD), di cui al presente articolo 6. 
                                            
                               Art. 7 
                        (Comitato Consultivo) 
 
  1. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato
consultivo  per  l'esportazione,  l'importazione  ed  il   transito,
nonche'   per   la   cessione   delle    licenze    di    produzione,
l'intermediazione di materiali di  armamento  e  la  delocalizzazione
produttiva . Detto comitato esprime pareri al Ministero degli affari
esteri ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al  successivo
articolo 13. 
  2. Il Comitato e' nominato con decreto del  Ministro  degli  Affari
esteri ed e' composto da un rappresentante del Ministero degli affari
esteri, di grado non inferiore a ministro  plenipotenziario,  che  lo
presiede, da due rappresentanti  dei  Ministeri  dell'interno,  della
difesa e del commercio con  l'estero,  e  da  un  rappresentante  dei
Ministeri   delle   finanze,   dell'industria,   del   commercio    e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e dell'ambiente. Nello
stesso decreto vengono nominati i supplenti  di  tutti  i  componenti
effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da  un  funzionario
 diplomatico  del Ministero degli affari esteri. 
  3. Il Comitato si avvale della consulenza tecnica  di  due  esperti
nominati dal Ministero  degli  affari  esteri,  di  concerto  con  il
Ministro dell'industria, del commercio  e  dell'artigianato  e  delle
partecipazioni statali e  puo'  avvalersi  inoltre  della  consulenza
tecnica di altri esperti designati di  volta  in  volta  sentito  dal
presidente del comitato stesso il parere dei membri. 
  4. Il Comitato e' validamente costituito con  la  presenza  di  due
terzi dei suoi componenti. 
  5. Il Comitato e' rinnovato ogni tre anni ed i  componenti  possono
essere confermati per una volta sola. 
                                            
                             Art. 7-bis 
 Ministero degli affari esteri - Unita' per  le  autorizzazioni  dei
                   materiali d'armamento (UAMA ) 
 
    1. L'Unita' per  le  autorizzazioni  dei  materiali  d'armamento
(UAMA)  del  Ministero  degli  affari  esteri  e'  individuata  quale
autorita' nazionale competente per il rilascio  delle  autorizzazioni
per l'interscambio dei materiali d'armamento e per il rilascio  delle
certificazioni per le imprese e per  gli  adempimenti  connessi  alla
materia  di  cui  alla  presente  legge.  L'UAMA  e'  diretta  da  un
funzionario della carriera  diplomatica  di  grado  non  inferiore  a
Ministro plenipotenziario nominato dal Ministro degli affari  esteri.
L'UAMA si avvale anche di personale  di  altre  Amministrazioni,  tra
cui, in particolare, personale  militare  appartenente  al  Ministero
della difesa, distaccato al Ministero degli affari  esteri  ai  sensi
dell'articolo 30. 
  2. Restano ferme le competenze del Ministero della difesa circa  il
registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 3.  
                             Art. 7-ter 
                  Indirizzi e direttive generali  
 
   1. E' attribuita al Ministero degli affari esteri, d'intesa con i
Ministeri della difesa e dello sviluppo economico e con il competente
ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  la  definizione
degli indirizzi per le  politiche  degli  scambi  nel  settore  della
difesa e delle direttive generali per l'esportazione e l'importazione
di materiale d'armamento, ai sensi della presente legge. 
                                Art. 8 
              (Ufficio di coordinamento della produzione 
                      di materiali di armamento) 
 
1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in  vigore  della  presente
legge e' costituito presso la Presidenza del Consiglio un Ufficio con
il compito di fornire al CISD pareri, informazioni e proposte  -  nel
quadro degli  indirizzi  generali  delle  politiche  di  scambio  nel
settore della difesa adottati dal Parlamento e dal Governo - relative
alla produzione nazionale dei materiali di armamento, sui problemi  e
sulle prospettive di questo  settore  produttivo  in  relazione  alla
evoluzione degli accordi internazionali. 
2. L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di 
ipotesi di 
conversione delle imprese. In particolare identifica le  possibilita'
di utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli
di cui all'articolo 2, ai fini di  tutela  dell'ambiente,  protezione
civile, sanita', agricoltura, scientifici e di  ricerca,  energetici,
nonche' di altre applicazioni nel campo civile. 
3. L'Ufficio e' costituito con decreto del Presidente  del  Consiglio
dei Ministri, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400. Esso si avvale del contributo di esperti indicati dalle
organizzazioni sindacali e degli imprenditori. 
                                            

Capo III
AUTORIZZAZIONI ALLE TRATTATIVE

                               Art. 9 
              Disciplina delle trattative contrattuali 
 
  1. I soggetti iscritti al registro di  cui  all'articolo  3  devono
comunicare al Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa
l'inizio   di   trattative    contrattuali,    per    l'esportazione,
l'importazione   ,  il  transito,  l'intermediazione  di   materiale
d'armamento, nonche' le operazioni di cui all'articolo 2, comma 5.  
  2. Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il
Ministero  della  difesa,  puo'   vietare   la   prosecuzione   della
trattativa. 
  3. Il Ministero puo' disporre  altresi'  condizioni  o  limitazioni
alle attivita' medesime, tenuto conto  dei  principi  della  presente
legge e degli indirizzi di cui  all'articolo  1,  nonche'  di  motivi
d'interesse nazionale. 
  4. L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle  operazioni
di  di cui al comma 1  da e verso Paesi  NATO  e  UE  ovvero  delle
operazioni contemplate  da  apposite  intese  intergovernative,  deve
essere comunicato al Ministero della  difesa  che,  entro  30  giorni
dalla  ricezione  della  comunicazione,  ha  facolta'   di   disporre
condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse. 
  5. Sono soggette al solo  nulla  osta  del  Ministro  delle  difesa
importazione ed esportazioni: 
a) di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione
   di materiali gia' oggetto di contratti autorizzati, ma  nei  quali
   tali specifiche previsioni non erano contenute o siano scadute; 
b) di materiali gia' regolarmente  esportati  e  che  debbano  essere
   reimportati o riesportati temporaneamente, anche in  altri  Paesi,
   per riparazioni o manutenzione; 
c) di materiali importati, ed eventualmente  anche  esportati  e  che
   debbano essere restituiti ai costruttori per difetti,  inidoneita'
   e simili; 
d) di  attrezzature  da  inviare   in   temporanea   esportazione   o
   importazione per installazione, messa a punto, prove e collaudo di
   materiali gia' autorizzati alla importazione  ed  esportazione  ma
   senza che gli atti relativi  avessero  contenuto  tali  specifiche
   previsioni; 
e) di  materiali  di  armamento  a  fini  di  esibizioni,  mostre   e
   dimostrazioni  tecniche;  dei  relativi  manuali   e   descrizioni
   tecniche e di ogni altro ausilio predisposto per la  presentazione
   dei   materiali   stessi,   nonche'   di   campionature   per   la
   partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione. 
  6. I Ministri degli affari esteri e della difesa per  le  attivita'
di cui al presente articolo possono avvalersi  del  Comitato  di  cui
all'articolo 7. 
  7. L'eventuale rifiuto  di  una  autorizzazione  nonche'  eventuali
condizioni e  limitazioni,  dovranno  essere  motivati  e  comunicati
all'impresa interessata. 
  7-bis. Sono escluse  dalla  disciplina  del  presente  articolo  le
operazioni svolte nel quadro di programmi congiunti  intergovernativi
di cui all'articolo 13, comma 1. 
                                            
                               Art. 10 
                (Effetti e durata dell'autorizzazione 
                           alle trattative) 
 
1. L'autorizzazione ad iniziare le  trattative  contrattuali  di  cui
all'articolo 9 non conferisce all'impresa il diritto di  ottenere  le
successive autorizzazioni  di  cui  all'articolo  13  e  puo'  essere
soggetta a limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e
puo' essere rinnovata in relazione all'andamento delle trattative. 
2. L'autorizzazione e' soggetta a sospensione o revoca ai  sensi  del
successivo articolo 15. 
                                            

Capo IV
AUTORIZZAZIONE PER LE OPERAZIONI RELATIVE AI MATERIALI DI ARMAMENTO
SEZIONE I
TRASFERIMENTI INTRACOMUNITARI

                             Art. 10-bis 
         Autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari   
 
    1.  Il  trasferimento  di  materiali  d'armamento,  ivi  inclusi
componenti  e  parti  di  ricambio,  a  destinatari  stabiliti  nella
Comunita' puo' essere  effettuato  solo  dai  soggetti  iscritti  nel
registro di cui all'articolo  3  ed  e'  soggetto  ad  autorizzazione
preventiva. Per l'ingresso nel territorio dello Stato, o per  il  suo
attraversamento, di materiali d'armamento  il  cui  trasferimento  e'
stato autorizzato da altro  Stato  membro,  non  e'  richiesta  altra
autorizzazione,  fatta  salva   l'applicazione   delle   disposizioni
necessarie  a  garantire  la  tutela  della  pubblica   sicurezza   o
dell'ordine pubblico. 
  2. I fornitori  che  effettuano  trasferimenti  intracomunitari  di
materiali  d'armamento  utilizzano  autorizzazioni  di  trasferimento
generali, globali o individuali. Per la successiva esportazione verso
destinatari situati in Stati terzi possono  essere  apposti  divieti,
vincoli o condizioni,  e  possono  essere  richieste  garanzie  circa
l'impiego dei materiali, ivi incluse certificazioni di  utilizzazione
finale. 
  3. Tranne i casi in cui il loro trasferimento puo' costituire grave
pregiudizio per la sicurezza nazionale, non puo' essere sottoposta  a
vincoli o divieti l'esportazione di componenti e parti di ricambio se
il destinatario fornisce  una  dichiarazione  d'uso  nella  quale  si
attesta che i materiali sono o saranno integrati nei propri  prodotti
e,  pertanto,  non  possono  essere  successivamente   trasferiti   o
esportati come tali se non a fini di manutenzione o riparazione. 
  4.  L'autorizzazione  preventiva  e'   richiesta,   altresi',   per
l'intermediazione intracomunitaria, consistente nella negoziazione  o
organizzazione di transazioni dirette all'acquisto,  alla  vendita  o
alla fornitura  di  materiali  di  armamento  da  parte  di  soggetti
iscritti al registro di cui all'articolo 3. 
  5. Resta ferma l'applicabilita' delle  norme  che  disciplinano  il
trasferimento di materiali di armamento classificati. 
  6. Il regolamento di esecuzione della presente  legge  definisce  i
requisiti e le condizioni di utilizzabilita' delle autorizzazioni  di
cui alla presente sezione.  Il  medesimo  regolamento  disciplina  le
modalita'  della  tenuta  del  registro  dei  trasferimenti  di   cui
all'articolo  10-septies  nonche'  quelle  della  sua   verifica,   e
definisce  altresi'  gli  obblighi  informativi  cui  e'  subordinata
l'utilizzazione dell'autorizzazione di trasferimento. 
                             Art. 10-ter 
             Autorizzazione generale di trasferimento  
 
    1. Il Ministero degli  affari  esteri  approva  con  decreto  le
autorizzazioni  generali  di  trasferimento  tra  Stati  appartenenti
all'Unione europea che autorizzano direttamente i fornitori stabiliti
nel territorio nazionale, che rispettano i termini  e  le  condizioni
indicati nella autorizzazione medesima, a effettuare trasferimenti di
materiali d'armamento specificati nella autorizzazione stessa a una o
piu' categorie di destinatari situati in un altro Stato membro. 
  2. I soggetti iscritti al registro di  cui  all'articolo  3  devono
comunicare al Ministero degli affari  esteri  e  al  Ministero  della
difesa la volonta' di utilizzare una autorizzazione generale  per  la
prima volta almeno trenta giorni prima dell'effettivo utilizzo. 
  3. Le autorizzazioni  generali  di  trasferimento  sono  pubblicate
quando: 
    a) il destinatario fa parte  delle  forze  armate  di  uno  Stato
membro ovvero e' un'amministrazione aggiudicatrice nel settore  della
difesa che effettua acquisti ad uso esclusivo delle Forze  armate  di
uno Stato membro; 
    b)  il  destinatario   e'   un'impresa   certificata   ai   sensi
dell'articolo 10-sexies; 
    c) il trasferimento e' effettuato per dimostrazioni,  valutazioni
ed esposizioni; 
    d) il trasferimento e' effettuato per operazioni di  manutenzione
e riparazione, se il destinatario  e'  il  fornitore  originario  dei
prodotti per la difesa. 
  4. Le  autorizzazioni  generali  di  trasferimento  possono  essere
pubblicate: 
    a) per il trasferimento effettuato verso  altri  Stati  membri  o
imprese autorizzate  che  partecipano  a  programmi  di  cooperazione
intergovernativa concernente lo sviluppo, la produzione  e  l'uso  di
uno o  piu'  materiali  di  armamento,  quando  il  trasferimento  e'
necessario alla loro esecuzione; 
    b) per operazioni di supporto logistico, manutenzione,  fornitura
di parti di ricambio e assistenza tecnica per le forze armate di  uno
Stato membro. 
  5.  Le  autorizzazioni  generali  non  possono  avere  ad   oggetto
materiali o categorie di materiali di armamento classificati. 
                           Art. 10-quater 
              Autorizzazione globale di trasferimento  
 
   1. Il Ministero degli  affari  esteri  rilascia  l'autorizzazione
globale di trasferimento su richiesta del singolo  fornitore  per  il
trasferimento di specifici materiali di armamento, senza  limitazioni
di quantita' e valore, a destinatari autorizzati  situati  in  uno  o
piu' altri Stati membri. 
  2. L'autorizzazione globale di trasferimento puo' essere rilasciata
anche  per  consentire  i   trasferimenti   inerenti   programmi   di
equipaggiamento delle Forze armate o di polizia nazionali. 
  3. L'autorizzazione globale di trasferimento e' rilasciata  per  un
periodo di tre anni che puo' essere rinnovato. 
  4. Le imprese  munite  della  certificazione  di  cui  all'articolo
10-sexies non hanno l'obbligo di fornire  la  documentazione  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettera b). 
  5.  Le  imprese  non  munite  di   certificazione   utilizzano   le
autorizzazioni globali alle condizioni stabilite all'articolo 20. 
                          Art. 10-quinquies 
            Autorizzazione individuale di trasferimento  
 
   1. Il Ministero degli  affari  esteri  rilascia  l'autorizzazione
individuale, su richiesta del singolo fornitore, per il trasferimento
di una specifica quantita' e per uno specifico valore di  determinati
materiali di armamento a uno specifico destinatario  in  una  o  piu'
spedizioni, quando: 
    a)  la  domanda  di  autorizzazione  e'  limitata   a   un   solo
trasferimento; 
    b) e' necessario per la tutela degli interessi  essenziali  della
sicurezza o dell'ordine pubblico; 
    c) e' necessario per il rispetto degli obblighi e  degli  impegni
internazionali; 
    d) sussistono serie ragioni per ritenere  che  il  fornitore  non
sara' in  grado  di  rispettare  tutti  i  termini  e  le  condizioni
necessarie  per  il  rilascio  di  una  autorizzazione   globale   di
trasferimento. 
  2. Le imprese  munite  della  certificazione  di  cui  all'articolo
10-sexies non hanno l'obbligo di fornire  la  documentazione  di  cui
all'articolo 20, comma 1, lettera b). 
  3.  Le  imprese  non  munite  di   certificazione   utilizzano   le
autorizzazioni individuali  alle  condizioni  stabilite  all'articolo
20. 
                           Art. 10-sexies 
                   Certificazione delle imprese  
 
   1.  La  certificazione  stabilisce  l'affidabilita'  dell'impresa
destinataria, in particolare per quanto concerne la sua capacita'  di
rispettare le restrizioni all'esportazione dei materiali di armamento
ricevuti da un altro Stato membro usufruendo  di  una  autorizzazione
generale di trasferimento. 
  2. L'affidabilita' deve essere valutata  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
    a) l'esperienza  comprovata  in  attivita'  inerenti  la  difesa,
tenendo conto in particolare del livello di  osservanza  dell'impresa
delle   restrizioni   all'esportazione,   di   eventuali    decisioni
giudiziarie  in  materia,  dell'autorizzazione   a   produrre   o   a
commercializzare materiali di armamento e dell'impiego  di  personale
dirigente con esperienza; 
    b) l'attivita' industriale pertinente nel settore  dei  materiali
di  armamento  all'interno  della  Comunita',  e  in  particolare  la
capacita' di integrazione di sistemi o sottosistemi; 
    c) la nomina di un  dirigente  di  alto  livello  quale  soggetto
esclusivamente e personalmente responsabile dei trasferimenti e delle
esportazioni; 
    d) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente  di
cui alla lettera c), di  adottare  tutte  le  misure  necessarie  per
rispettare e far rispettare tutte le condizioni particolari  relative
all'utilizzo finale e all'esportazione di ciascuno dei  componenti  o
dei prodotti ricevuti; 
    e) l'impegno scritto dell'impresa, sottoscritto dal dirigente  di
cui alla lettera c), di fornire con la dovuta diligenza all'ente  che
rilascia  la   certificazione,   su   sua   richiesta,   informazioni
dettagliate circa gli utilizzatori finali o l'impiego finale di tutti
i prodotti  esportati,  trasferiti  o  ricevuti  dall'impresa  stessa
usufruendo di una autorizzazione di trasferimento da un  altro  Stato
membro; 
    f) la  descrizione,  controfirmata  dal  dirigente  di  cui  alla
lettera c), del programma interno di conformita'  o  del  sistema  di
gestione  dei  trasferimenti  e  delle  esportazioni  messo  in  atto
nell'impresa. Tale  descrizione  precisa  le  risorse  organizzative,
umane e tecniche destinate alla gestione dei  trasferimenti  e  delle
esportazioni,  la  catena  delle  responsabilita'   nella   struttura
dell'impresa,  le  procedure  di  controllo  interno,  le  misure  di
sensibilizzazione e di formazione del personale, le  disposizioni  in
fatto di sicurezza fisica e tecnica, la  tenuta  dei  registri  e  la
tracciabilita' dei trasferimenti e delle esportazioni. 
  3. Le imprese iscritte al registro di cui all'articolo 3 richiedono
la certificazione al Ministero degli affari esteri, che la  rilascia,
tramite l'UAMA, d'intesa con il Ministero della difesa,  nel  termine
di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza. 
  4. Il certificato contiene le seguenti informazioni: 
    a) l'autorita' competente che rilascia il certificato; 
    b) il nome e l'indirizzo del destinatario; 
    c) una dichiarazione di conformita' del destinatario  ai  criteri
di cui al comma 2; 
    d) la data di rilascio e la durata di validita' del certificato. 
  5. La certificazione ha una durata di 3 anni. 
  6. Nei casi di  cui  all'art  10-quater,  le  imprese  iscritte  al
registro di  cui  all'articolo  3  richiedono  la  certificazione  al
Ministero degli affari  esteri,  che  la  rilascia,  tramite  l'UAMA,
d'intesa con il Ministero della difesa, nel termine di trenta  giorni
dal ricevimento dell'istanza, secondo i criteri di cui al comma 2 del
presente articolo. 
  7. Il Ministero degli affari  esteri  puo'  adottare  le  opportune
misure, che possono consistere anche nella  revoca  del  certificato,
d'intesa con il Ministero della difesa, qualora  sia  constatato  che
l'impresa titolare di un certificato non risponde piu' ai criteri  di
cui al comma 2 e alle condizioni previste dal certificato. In caso di
revoca, il Ministero  degli  affari  esteri  informa  la  Commissione
europea e gli altri Stati membri della propria decisione. 
  8. E' riconosciuta la validita' delle certificazioni rilasciate  da
altro Stato membro. 
  9.  Il  Ministero  degli  affari   esteri   pubblica   e   aggiorna
regolarmente  l'elenco  delle  imprese  nazionali  certificate  e  lo
comunica alla Commissione europea, al Parlamento europeo e agli altri
Stati membri. 
                           Art. 10-septies 
                      Obblighi dei fornitori  
 
   1. I fornitori dei materiali di armamento sono tenuti a informare
i destinatari circa i termini e le condizioni  eventualmente  apposti
all'autorizzazione  di  trasferimento,   comprese   le   limitazioni,
relativi all'impiego finale o all'esportazione dei prodotti. 
  2. E' fatto obbligo ai fornitori di tenere un registro  dettagliato
e completo dei trasferimenti, unitamente ai documenti commerciali dai
quali devono risultare le seguenti informazioni: 
    a) descrizione del materiale di armamento e  suo  riferimento  in
conformita' all'elenco di cui all'articolo 2, comma 3; 
    b) quantita' e valore del materiale di armamento; 
    c) date del trasferimento; 
    d) nome e indirizzo del fornitore e del destinatario; 
    e)  impiego  finale  e  utilizzatore  finale  del  materiale   di
armamento, se noti; 
    f) prova che  il  destinatario  dei  materiali  di  armamento  in
questione e' stato informato della restrizione  all'esportazione  cui
e' soggetta l'autorizzazione di trasferimento. 
  3. Il registro di  cui  al  comma  2  deve  essere  conservato  dal
fornitore  per  un  periodo  di  almeno  cinque  anni   a   decorrere
dall'ultima registrazione. Esso deve essere messo a disposizione,  su
richiesta, delle competenti autorita'  dello  Stato  membro  dal  cui
territorio i materiali sono stati trasferiti. 
                           Art. 10-octies 
                        Procedure doganali  
 
   1. L'esportatore,  nell'espletare  le  formalita'  richieste  per
l'esportazione   di   materiali   di   armamento   presso   l'ufficio
dell'Agenzia delle dogane competente a trattare la  dichiarazione  di
esportazione, deve dimostrare di aver ottenuto le necessarie  licenze
di esportazione. 
  2. Fatto salvo quanto disposto dal regolamento  (CEE)  n.  2913/92,
che istituisce un codice doganale comunitario, l'ufficio dell'Agenzia
delle dogane competente puo' anche, per un periodo  non  superiore  a
trenta giorni lavorativi, sospendere l'operazione di esportazione dal
territorio nazionale dei materiali di armamento ricevuti da un  altro
Stato membro usufruendo di  una  autorizzazione  di  trasferimento  e
incorporati in un altro prodotto per  la  difesa  o,  se  necessario,
impedire in altro modo che essi escano dal territorio della Comunita'
quando ritiene che: 
    a) informazioni pertinenti non sono state prese in considerazione
all'atto del rilascio dell'autorizzazione di esportazione; 
    b) le circostanze  sono  sostanzialmente  cambiate  dal  rilascio
dell'autorizzazione di esportazione. 

SEZIONE II
OPERAZIONI PER I PAESI NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA

                               Art. 11 
                      Domanda di autorizzazione 
 
  1. Per i materiali assoggettati alle  disposizioni  della  presente
legge   la   domanda   di    autorizzazione    per    l'esportazione,
 l'importazione,  l'intermediazione,  le  cessioni  di  licenza   di
produzione,   la   delocalizzazione   produttiva,   i   trasferimenti
intangibili di software e di tecnologia, nonche'  il transito,  deve
essere presentata al Ministero degli affari esteri che ne da' notizia
 al Ministero della  difesa  e   al  Ministero  del  commercio  con
l'estero.  Tale  domanda  dovra'  essere  sottoscritta   dal   legale
rappresentante o da suo delegato allo scopo designato. 
  2. Nella domanda devono essere indicati: 
a) tipo   e   quantita'   del   materiale   di   armamento,   oggetto
   dell'operazione. Se trattasi di parti di ricambio dovranno  essere
   indicati  i tipi e le categorie dei  materiali  identificati  ai
   quali esse appartengono; 
b) l'ammontare del contratto e l'indicazione dei  termini  finali  di
   consegna,  anche  frazionata,  previsti  dal  contratto  medesimo,
   nonche' le condizioni  per  la  disponibilita'  alla  consegna  di
   ricambi, per la prestazione di servizi di manutenzione  o  per  la
   cessione di altri servizi di assistenza; 
c) l'ammontare di eventuali compensi di  intermediazione  nonche'  la
   dichiarazione di cui  agli  articoli  12  e  20  del  decreto  del
   Presidente della Repubblica 29 settembre 1987, n. 454; 
d) il Paese di destinazione finale  del  materiale  ovvero  eventuali
   Paesi, enti, imprese  e  soggetti  di  destinazione  intermedia  o
   finale ai sensi del comma 3 lettera c); 
e) l'identificazione del destinatario  (autorita'  governativa,  ente
pubblico o impresa autorizzata); 
f) eventuali  obblighi  economici  verso  lo  Stato  per  diritti  di
proprieta' e di brevetto e simili; 
g) eventuali impegni per compensazioni industriali; 
h) eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato  per
la esecuzione della operazione pattuita. 
  3. Alla domanda di autorizzazione  all'esportazione  devono  essere
acclusi: 
a) copia  dell'autorizzazione  a  trattare  o  del  nulla  osta,  ove
previsti; 
b) copia del contratto o del subcontratto di forniture o  acquisto  o
   trasporto per la parte  inerente  alle  condizioni  commerciali  e
   finanziarie dell'operazione; se il contratto e' scritto in  lingua
   straniera, la copia deve  essere  corredata  dalla  traduzione  in
   lingua italiana; 
c) 1)  un  certificato  d'importazione  rilasciato  dalle   autorita'
   governative del Paese destinatario, per i  Paesi  che  partecipano
   con l'Italia ad accordi di controllo reciproco sulle  esportazioni
   di materiali di armamento;  2)  per  tutti  gli  altri  Paesi,  un
   "certificato di uso finale" rilasciato dalle autorita' governative
   del  Paese  destinatario,  attestante  che  il   materiale   viene
   importato per proprio uso e che non verra'  riesportato  senza  la
   preventiva autorizzazione della autorita' italiane preposte a tale
   compito. 
  4. Il certificato di  uso  finale  deve  essere  autenticato  dalle
autorita' diplomatiche o consolari  italiane  accreditate  presso  il
Paese che lo ha rilasciato. 
  5. La documentazione di cui al presente articolo non  e'  richiesta
per le operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5. 
  5-bis.  Alla  domanda  di  licenza  globale  di  progetto  di   cui
all'articolo   13,   comma   1,    deve    essere    acclusa    copia
dell'autorizzazione a trattare, fatta eccezione per  i  programmi  di
cui all'articolo 9, comma 7-bis, e devono essere indicati: 
a) la descrizione del programma congiunto, con indicazione  del  tipo
di materiale di armamento che si prevede di produrre; 
b) le  imprese  dei  Paesi  di  destinazione  o  di  provenienza  del
   materiale  ove  gia'   individuate   nell'ambito   del   programma
   congiunto. Laddove esse non  siano  ancora  individuate,  la  loro
   identificazione successiva va comunicata al Ministero degli affari
   esteri entro novanta giorni dall'individuazione; 
c) l'identificazione dei  destinatari  (autorita'  governative,  enti
   pubblici  o  privati  autorizzati)   nell'ambito   del   programma
   congiunto. Tale identificazione non e' richiesta per le operazioni
   previste dall'articolo 9, commi 4 e 5. 
 5-ter.   Nei   casi   in   cui   la   domanda   di   autorizzazione
   all'esportazione ha ad oggetto prodotti ricevuti  da  altro  Stato
   membro dell'Unione europea usufruendo  di  una  autorizzazione  di
   trasferimento  e  soggetti  a  limitazioni  all'esportazione,   il
   richiedente deve dichiarare di essersi attenuto a tali limitazioni
   e di aver ottenuto,  se  previsto,  il  consenso  dello  Stato  di
   origine. 
                               Art. 12 
                       (Attivita' istruttoria) 
 
1. Il Ministero degli affari  esteri  effetua  l'istruttoria  per  il
rilascio dell'autorizzazione di  cui  all'articolo  13.  A  tal  fine
accertata la completezza della documentazione prodotta, la  trasmette
al Comitato di cui all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo
9, commi 4 e 5. 
2. Il Comitato, accertata  la  coerenza  delle  finalita'  dichiarate
dell'operazione con le norme della  presente  legge  nonche'  con  le
direttive formulate dal CISD i  sensi  dell'articolo  6,  esprime  il
proprio parere al Ministro degli affari esteri. 
3. Il Ministro degli affari esteri, per  operazioni  che  ritiene  di
particolare rilevanza politica, puo' richiedere un ulteriore esame da
parte del CISD.  6 
                               Art. 13 
                           Autorizzazione 
 
  1. Il Ministro degli affari esteri,  sentito  il  Comitato  di  cui
all'articolo 7, autorizza  con licenza individuale,  entro  sessanta
giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione di
cui   all'articolo   11,   l'intermediazione,   la   delocalizzazione
produttiva,  e  i  trasferimenti  intangibili  di   software   e   di
tecnologia, nonche'  di concerto  con  il  Ministro  delle  finanze,
l'esportazione  e  l'importazione  definitive  o   temporanee,    il
transito dei materiali di armamento, la cessione   all'estero  delle
licenze  industriali  di  produzione  dello  stesso  materiale  e  la
riesportazione da parte dei Paesi  importatori.  L'eventuale  rifiuto
dell'autorizzazione dovra'  essere  motivato.  L'autorizzazione  puo'
assumere anche la forma di licenza globale di progetto, rilasciata  a
singolo  operatore,  quando  riguarda  esportazioni,  importazioni  o
transiti di materiali  di  armamento  da  effettuare  nel  quadro  di
programmi  congiunti  intergovernativi  o  industriali  di   ricerca,
sviluppo, produzione di materiali di armamento svolti con imprese  di
Paesi membri  dell'UE  o  della  NATO  con  i  quali  l'Italia  abbia
sottoscritto  specifici  accordi  che  garantiscano,  in  materia  di
trasferimento  e  di  esportazione  di  materiali  di  armamento,  il
controllo  delle  operazioni  secondo  i  principi  ispiratori  della
presente legge. Tali accordi devono  inoltre  prevedere  disposizioni
analoghe a quelle di cui all'articolo 13 dell'Accordo quadro  tra  la
Repubblica  francese,  la  Repubblica  federale   di   Germania,   la
Repubblica italiana, il Regno di Spagna, il  Regno  di  Svezia  e  il
Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord relativo alle
misure  per   facilitare   la   ristrutturazione   e   le   attivita'
dell'industria europea per la  difesa,  fatto  a  Farnborough  il  27
luglio 2000. Con la stessa licenza globale di progetto puo', inoltre,
essere autorizzata la fornitura di materiali di armamento, sviluppati
o prodotti sulla base di programmi congiunti, ai suddetti  Paesi  per
uso militare nazionale. 
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e'  rilasciata  dal  Ministro
degli affari esteri senza  il  previo  parere  del  Comitato  di  cui
all'articolo 7 per le operazioni: 
a) previste dall'articolo 9, comma 4; 
b) che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di  cui
all'articolo 9, comma 5. 
  3.  Della  autorizzazione  va  data  notizia  alle  Amministrazioni
interessate. 
  4. Decorsi 60 giorni dalla data di presentazione della  domanda  di
autorizzazione di cui all'articolo 11, senza che sia stata rilasciata
la  prevista  autorizzazione  o  comunicata  al  richiedente   alcuna
decisione,  l'impresa  interessata  potra'  rivolgersi  al  CISD  che
procede alla decisione definitiva. (3) 
  5. L'autorizzazione non puo' essere rilasciata in caso  di  domande
incomplete ovvero mancanti della documentazione di  cui  all'articolo
11, comma 2 e comma 3. A tali fini il Ministero degli  affari  esteri
richiede all'interessato gli elementi o la documentazione riscontrati
carenti o incompleti rispetto a quanto previsto dalla presente legge. 
  6. Per l'ottenimento delle  autorizzazioni  per  le  operazioni  di
esportazione di componenti specifici e parti di ricambio di materiali
di armamento, deve essere prodotto  il  certificato  di  importazione
rilasciato dalle autorita' governative del Paese primo importatore ad
una propria impresa, sempre che questa  sia  debitamente  autorizzata
dal proprio  governo  a  produrre  e  commercializzare  materiali  di
armamento salva la facolta' di richiedere  per  quei  Paesi  che  non
rilasciano un certificato  di  importazione  il  certificato  di  uso
finale o documentazione equipollente. 
    

                                            
                               Art. 14 
                      Termine per le operazioni 
 
  1. Le operazioni  previste  nella  presente  legge  debbono  essere
effettuati entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni.  I
termini possono essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi,
su motivata domanda da presentare non oltre la scadenza, dal Ministro
degli affari esteri sentito il Comitato di cui all'articolo  7  ,  ad
eccezione dei casi previsti dall'articolo 9, commi 4 e 5,  ovvero  in
caso di licenza globale di progetto. 
  2. Copia delle autorizzazioni e delle  proroghe  e'  immediatamente
inviata  alle  Amministrazioni  rappresentate  nel  Comitato  di  cui
all'articolo 7. 
  3. L'autorizzazione, fatta eccezione  per  la  licenza  globale  di
progetto che e' rilasciata per un periodo massimo di tre anni  ed  e'
prorogabile, non puo' essere rilasciata per un periodo  di  validita'
inferiore  a  quello  previsto  per   l'esecuzione   del   contratto,
eventualmente prorogabile in relazione all'effettivo andamento  delle
consegne e delle restanti operazione contrattuali. Nel  caso  in  cui
non   siano   previsti   termini   di   esecuzione   del   contratto,
l'autorizzazione  dovra'  avere  una  validita'  di  almeno  18  mesi
eventualmente prorogabile.  6 

SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI

                               Art. 15 
             (Sospensione o revoca delle autorizzazioni) 
 
1. Le autorizzazioni  di cui agli articoli 9,  10-bis  e  13   sono
soggette  a  sospensione  o  revoca  quando  vengano  a  cessare   le
condizioni prescritte per il rilascio. 
 1-bis. Il  Ministero  degli  affari  esteri  puo'  provvisoriamente
sospendere, previa verifica con lo Stato membro,  gli  effetti  della
autorizzazione generale nei riguardi di un  destinatario  situato  in
altro Stato membro che  non  rispetta  le  condizioni  allegate  alla
autorizzazione  generale  medesima,  nonche'  per  la  tutela   degli
interessi essenziali di sicurezza nazionale,  per  motivi  di  ordine
pubblico o di pubblica sicurezza, informando gli altri Stati membri e
la Commissione delle ragioni della misura di salvaguardia  accettata.
La sospensione puo' essere revocata quando vengono  meno  le  ragioni
che l'hanno determinata.  
2. La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9
sono disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa  con  il
Ministro degli affari esteri. 
3. La  sospensione  o  revoca  delle  autorizzazioni  di  cui   agli
articoli 10-bis e 13  sono disposte con decreto del Ministero  degli
affari esteri sentito il CISD. 
4. Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al  Comitato
consultivo di cui all'articolo 7. 
5. La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977,  n.
227, e' estesa ai casi  di  revoca,  sospensione  o  mancata  proroga
 delle autorizzazioni  di  cui  agli  articoli  10-bis  e  13   non
imputabili alla volonta' dell'operatore. 
6. La revoca o la sospensione  delle  autorizzazioni  di  cui   agli
articoli 10-bis e 13 , o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso
della esecuzione di un  contratto,  si  devono  intendere,  ai  sensi
dell'articolo 14, numero 6, della legge 24 maggio 1977, n.  277  come
cause non  dipendenti  da  inadempienze  contrattuali  dell'operatore
nazionale  agli  effetti  dell'escussione  di  fidejussioni  e  della
mancata  o   ritardata   restituzione   di   cauzioni,   depositi   o
anticipazioni prestati  o  costituiti  per  i  motivi  indicati  alla
lettera m) dell'articolo 15 della suddetta legge. 
7.  In  casi  eccezionali  il  CISD  puo'   temporaneamente   vietare
l'esportazione anche delle armi di  cui  all'articolo  1,  comma  11,
verso quei Paesi, di cui fornira' elenco al  Ministero  degli  affari
esteri,  per  i  quali  avra'  ritenuto  opportuno  adottare   misure
cautelative. 
8. Il divieto sara' rimosso dallo stesso CISD,  solo  quanto  saranno
cessate le cause che lo hanno determinato. 
                                            
                               Art. 16 
            (Transito e introduzione nel territorio dello 
              Stato dei materiali di armamento soggetti 
               alle disposizioni di pubblica sicurezza) 
 
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai  casi  di
attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento
di cui all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali  all'estero
da parte di  soggetti residenti in Stati terzi . 
2. In tali casi, nonche' in  ogni  altro  caso  di  introduzione  nel
territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui al  comma  1
che non debbono varcare a qualsiasi titolo la linea  doganale  e  che
sono destinati ad altri paesi, si applicano, sempreche'  i  materiali
stessi siano iscritti a manifesto, esclusivamente le disposizioni dei
commi terzo e quarto dell'articolo 28 del testo unico delle leggi  di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto  18  giugno  1931,  n.
773, e dell'articolo  40  del  relativo  regolamento  di  esecuzione,
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. 
 2-bis. Le operazioni di attraversamento del territorio nazionale di
materiali di armamento, oggetto di transazione da parte di imprese di
altri Stati membri, sono sottoposte  alle  disposizioni  di  pubblica
sicurezza, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo  28  del  testo  unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato  con  regio  decreto  18
giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo  regolamento  di
esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 . 
3. Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento
succitato, si applicano altresi' per le armi che  ne  facciano  parte
delle dotazioni di bordo risultanti dai documenti ufficiali. 
4. Il prefetto puo' negare l'autorizzazione  per  l'introduzione  nel
territorio dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi
di ordine pubblico o di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia
ai Ministeri degli affari esteri e della difesa,  ovvero,  sentiti  i
Ministeri predetti, per ragioni inerenti alla sicurezza dello Stato. 
                                            

CAPO V
OBBLIGHI DELLE IMPRESE

                               Art. 17 
         (Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale) 
 
1.  Il  contributo  per  l'iscrizione  nel  registro   nazionale   e'
disciplinato dal codice dell'ordinamento militare.   4 
                             Art. 17-bis 
           Oneri posti a carico dei soggetti interessati  
 
   Gli oneri relativi alle autorizzazioni  per  le  forniture,  alle
certificazioni e ai controlli da eseguire,  ai  fini  dell'attuazione
delle disposizioni di cui alla presente legge, sono  posti  a  carico
dei soggetti interessati secondo tariffe determinate sulla  base  del
costo effettivo del servizio, quando cio' non  risulta  in  contrasto
con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al presente articolo
sono determinate con decreto del Ministro  degli  affari  esteri,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli  introiti
derivanti dal  pagamento  delle  tariffe  determinate  ai  sensi  del
presente articolo sono versati all'entrata del bilancio  dello  Stato
per essere successivamente riassegnati,  nei  limiti  previsti  dalla
legislazione vigente, all'autorita' nazionale competente che rilascia
autorizzazioni e certificazioni e alle amministrazioni  coinvolte  in
materia di certificazioni e controlli, secondo l'attivita' svolta. 
                               Art. 18 
                        (Lista dei materiali) 
 
 1.  Le  imprese  esportatrici  e  che  effettuano   operazioni   di
trasferimento intracomunitario verso altri Stati membri  relative  ai
materiali di armamento  indicati  nella  presente  legge,  entro  120
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto   di   cui
all'articolo 2, comma 3, sono tenute a trasmettere  alla  commissione
di cui all'articolo 4, con le modalita' previste dal  regolamento  di
attuazione,  la  lista  dei  materiali  di   armamento   oggetto   di
esportazione e di operazioni di trasferimento intracomunitario  verso
altri  Stati  membri,  con  l'indicazione,  per   ognuno   di   essi,
dell'eventuale classifica di segretezza precedentemente  apposta  dal
Ministero  della  difesa.  Allo  stesso   Ministero   sono   altresi'
comunicati,  con  gli  stessi  criteri  e  modalita',  gli  eventuali
aggiornamenti della lista. 
                               Art. 19 
          Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri 
 
  1. Per le operazioni che prevedono  a  carico  dell'esportatore  la
spedizione e la consegna a destino  del  materiale  di  armamento  e'
fatto  obbligo  agli  esportatori   di   acquisire   da   vettori   e
spedizionieri ogni utile indicazione sulle modalita' di  trasporto  e
sull'itinerario relativo,  nonche'  sulle  eventuali  variazioni  che
siano  intervenute  in  corso  di  trasporto.  I  relativi  documenti
dovranno essere conversati agli atti dell'esportatore per il  termine
di dieci anni. 
  2. Per le operazioni che prevedono la consegna "franco fabbrica"  o
"franco  punto  di  partenza"  gli  esportatori  sono   obbligati   a
comunicare contestualmente   alle Amministrazioni     degli  affari
esteri, della difesa, dell'interno e delle  finanze,  la  data  e  le
modalita'  della  consegna  fornendo  ogni  utile  indicazione  sullo
spedizioniere o vettore incaricato dell'operazione. 
  3. Tale comunicazione dovra' essere effettuata, da parte del legale
rappresentante o da suo  delegato,  preventivamente  e  comunque  non
oltre il termine  di  tre  giorni  dalla  data  della  ricezione  del
relativo avviso di ritiro da parte del destinatario o del vettore  da
questi incaricato. 
  4. Le disposizioni di cui al presente  articolo  non  si  applicano
alle esportazioni effettuate  per  conto  dell'Amministrazione  dello
Stato. 
                                            
                               Art. 20 
                    Utilizzo delle autorizzazioni 
 
  1. L'impresa autorizzata all'esportazione  ,  all'intermediazione,
alla  cessione   di   licenze   produttive,   alla   delocalizzazione
produttiva,  ai  trasferimenti   intangibili   di   software   e   di
tecnologia,  o al transito di materiali di armamento e'  tenuta,  ad
eccezione delle operazioni effettuate per conto dello Stato ovvero in
caso di licenza globale di progetto: 
a) a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari  esteri  la
conclusione, anche se parziale, delle operazioni autorizzate; 
b) ad inviare entro 180 giorni  dalla  conclusione  delle  operazioni
    esportazione e transito   al Ministero degli affari esteri:  il
   formulario di verifica  ovvero la dichiarazione  di  trasporto  e
   transito (DTTI ) ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese
   di destinazione finale ovvero per la documentazione  di  presa  in
   consegna da parte  dell'ente  importatore,  ovvero  documentazione
   equipollente rilasciata dall'autorita' governativa locale. 
 1-bis.  Le  imprese  utilizzatrici  di  autorizzazioni  globali   e
   individuali che  non  hanno  ottenuto  la  certificazione  di  cui
   all'articolo 10-sexies, sono assoggettate alla disciplina  di  cui
   al comma 1.  
  2. La proroga di ulteriori  90  giorni  puo'  essere  concessa  dal
Ministro degli affari esteri, previo parere del  Comitato  consultivo
di cui all'articolo 7, sulla base di motivata e documentata richiesta
dell'operatore, da presentarsi almeno 30 giorni prima della  scadenza
del termine originario. 
  3. Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilita'
per  giustificati  motivi  di  ottenere  dalle  autorita'  estere  la
documentazione di cui al comma 1, lettera  b),  il  Comitato  di  cui
all'articolo 7 esprime parere in ordine ai motivi di  giustificazione
addotti. Fino a che il Comitato di cui all'articolo 7 non  esprimera'
parere in merito ai motivi di giustificazione addotti,  non  potranno
essere accordate proroghe all'autorizzazione. 
  4. In caso di ritardata presentazione della documentazione  di  cui
al  comma  1,  e  sinche'  il  ritardo  perduti,  salvo  il  caso  di
giustificazione di cui al  comma  3,  non  possono  essere  accordate
proroghe alle autorizzazioni cui si riferisce la commissione. 
  4-bis. In caso di spedizione in  utilizzo  di  licenza  globale  di
progetto, l'impresa  e'  tenuta  a  conservare  per  cinque  anni  la
documentazione relativa ai  materiali  forniti,  utile  ad  attestare
l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della  presente
legge tale documentazione dovra'  essere  esibita  su  richiesta  del
Ministero degli affari esteri. 
   4-ter. In  caso  di  spedizione  in  utilizzo  di  autorizzazione
generale, globale e individuale di trasferimento,  di  autorizzazione
all'intermediazione,  di   cessione   di   licenze   produttive,   di
trasferimento  intangibile  di  software  e  di   tecnologia   e   di
delocalizzazione produttiva, l'impresa e'  tenuta  a  conservare  per
cinque anni la documentazione relativa ai materiali forniti, utile ad
attestare l'arrivo a destinazione dei materiali stessi. Ai fini della
presente legge, tale documentazione deve essere esibita su  richiesta
del  Ministero  degli   affari   esteri.   L'impresa   che   utilizza
l'autorizzazione generale di trasferimento e globale di trasferimento
comunica con cadenza semestrale i dati delle operazioni effettuate. 
                             Art. 20-bis 
                      Attivita' di controllo  
 
   1. L'attivita' di controllo, riferita  alla  fase  preliminare  e
successiva all'esportazione  dei  materiali  d'armamento,  effettuata
anche attraverso verifiche e ispezioni, nonche' quella relativa  alla
certificazione, e' svolta dal Ministero degli  affari  esteri,  fatte
salve le attribuzioni e le  competenze  degli  organi  preposti  alla
tutela dell'ordine e sicurezza  pubblica  e  al  controllo  doganale,
fiscale e valutario, i  quali  comunque  comunicano  direttamente  al
Ministero degli affari esteri ogni  notizia  rilevante  agli  effetti
della presente legge. 
  2.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  svolge   l'attivita'   di
controllo, di concerto con il Ministero  della  difesa,  e,  per  gli
aspetti connessi alla trattazione  delle  informazioni  classificate,
con  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -   Dipartimento
informazioni per la sicurezza. 
  3.   Il   Ministero   degli   affari   esteri   nello   svolgimento
dell'attivita' di controllo puo' avvalersi della collaborazione degli
organi preposti di cui al comma 1, secondo le modalita'  da  definire
nel regolamento di esecuzione. 
  4. Il Ministero degli affari  esteri  disciplina  con  propri  atti
d'indirizzo,  d'intesa  con  le   Amministrazioni   interessate,   le
modalita' attuative dell'attivita' di controllo. 
                             Art. 20-ter 
                        Poteri di vigilanza  
 
   1. Il Ministero degli affari esteri, allo scopo di verificare  il
rispetto dei divieti normativi e delle  prescrizioni  amministrative,
nonche' la conformita' alle condizioni indicate nel certificato e con
i criteri definiti  all'articolo  10-sexies,  effettua  delle  visite
presso le  aziende  iscritte  al  registro  di  cui  all'articolo  3,
inviando gli ispettori designati, i quali possono: 
    a) accedere a tutti i locali pertinenti; 
    b) esaminare e acquisire copie  di  registri,  dati,  regolamenti
interni e altri materiali relativi ai prodotti esportati,  trasferiti
o ricevuti in base a una autorizzazione di trasferimento di un  altro
Stato membro. 
                               Art. 21 
               (Seminari, soggiorni di studio e visite) 
 
1. La presidenza del Consiglio dei minisri, sentito il Ministro della
difesa,  su  richiesta  dell'impresa  interessata,  puo'  autorizzare
seminari, soggiorni di  studio  e  visite  di  cittadini  italiani  e
stranieri in Italia  che  abbiano  ad  oggetto  materie  attinenti  a
prodotti coperti da classifica di segretezza. 
                                            
                               Art. 22 
                    (Divieti a conferire cariche) 
 
1. I dipendenti pubblici civili  e  militari,  preposti  a  qualsiasi
titolo   all'esercizio   di    funzioni    amministrative    connesse
all'applicazione della presente legge nei due  anni  precedenti  alla
cessazione del rapporto di  pubblico  impiego  non  possono,  per  un
periodo di tre anni successivo alla cessazione del rapporto stesso, a
qualunque causa dovuta, far parte  di  consigli  di  amministrazione,
assumere  cariche  di  presidente,  vice  presidente,  amministratore
delegato, consigliere delegato,  amministratore  unico,  e  direttore
generale nonche' assumere incarichi di consulenza, fatti salvi quelli
di   carattere   specificatamente   tecnico-opertivo    relativi    a
progettazioni o collaudi,  in  imprese  operanti  nel  settore  degli
armamenti. 
2. Le imprese che violano la disposizione del comma  1  sono  sospese
per due anni dal registro nazionale di cui all'articolo 3. 
                                            

CAPO VI
SANZIONI

                               Art. 23 
                   (Falsita' nella documentazione) 
  1.  Chiunque,  in  una  documentazione,  prodotta  ai  sensi  della
presente legge, fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti
al rilascio dell'autorizzazione prevista   agli  articoli  10-bis  e
13 , o per il relativo rinnovo, e' punito nel caso abbia  conseguito
l'autorizzazione con la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la  multa
da un decimo a tre decimi del valore del contratto. 
  2.  Se  le  indicazioni  non  veritiere   sono   determinanti   per
l'ottenimento  della  iscrizione  nel  registro  nazionale   di   cui
all'articolo 3, ovvero del nulla osta previsto dall'articolo 9, comma
5, si applica, salvo che il caso non costiuisca reato piu' grave,  la
pena della multa da 3 a 300 milioni di lire. (2) 
    


    
                                            
                               Art. 24 
          (Inosservanza delle prescrizioni amministrative) 
  1.    Chiunque    effettui    esportazioni     ,     trasferimenti
intracomunitari, transito, intermediazione, cessione delle licenze di
produzione, delocalizzazione produttiva di materiali di  armamento  e
trasferimenti  intangibili  di  software  e   di   tecnologia,    in
violazione delle condizioni di consegna  alla  destinazione  indicata
nella richiesta di autorizzazione di cui  all'articolo  13,   ovvero
delle condizioni o limitazioni apposte  alle  autorizzazioni  di  cui
all'articolo 10-bis,  salvo che  il  fatto  costituisca  piu'  grave
reato, e' punito con la reclusione fino a cinque anni, ovvero con  la
multa da due a cinque decimi del valore dei contratti. (2) 
    

    
                                            
                               Art. 25 
                    (Mancanza dell'autorizzazione) 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, colui che senza
l'autorizzaionz  di  cui   agli  articoli  10-bis  e  13   effettua
esportazione,   importazione    ,   trasferimenti   intracomunitari,
transito, intermediazione, cessione delle  licenze  di  produzione  e
delocalizzazione  produttiva  di  materiali  di  armamento,   nonche'
trasferimenti intangibili di software e di tecnologia, , contemplati
nei decreti di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  e'  punito  con  la
reclusione da tre a dodici anni ovvero  con  la  multa  da  5  a  500
milioni. 
  2. Chiunque ponga in essere  trattative  in  violazione  di  quanto
disposto all'articolo 9, e' punito con la reclusione fino  a  quattro
anni ovvero con la multa da 5 a 250 milioni. 
  3. Sono confiscati quei materiali  di  armamento  che,  individuati
dagli  organi  preposti  come  destinati  all'esportazione    e   al
trasferimento  intracomunitario  verso  altri  Stati  membri ,   non
risultino accompagnati dalle prescritte autorizzazioni. (2) 
    

    
                                            
                             Art. 25-bis 
                      Sanzioni amministrative  
 
   1. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  5.000  a
euro 20.000 il fornitore che ometta di comunicare ai  destinatari  le
informazioni di cui all'articolo 10-septies, comma 1. 
  2. Salvo che il fatto costituisca  reato,  per  l'irregolare  o  la
mancata tenuta del registro dei  trasferimenti  di  cui  all'articolo
10-septies, comma  2,  si  applica  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma  da  euro  5.000  a  euro  20.000.  La  stessa
sanzione si applica in caso di mancata osservanza degli  obblighi  di
cui all'articolo 10-septies, comma 3. 
  3. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 1 e  2,
al fornitore si applica altresi'  la  sanzione  amministrativa  della
sospensione per due anni dal registro di cui all'articolo 3. 
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 1500  il
soggetto, iscritto al registro di cui all'articolo 3, che  non  invia
al  Ministero  degli  affari  esteri   la   documentazione   di   cui
all'articolo 20 entro  centottanta  giorni  dalla  conclusione  delle
operazioni, secondo le  modalita'  definite  nel  regolamento,  fatte
salve le cause di giustificazione di cui all'articolo 20, comma 3. 
  5. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con  il  Ministero
della difesa e sentite le  altre  amministrazioni  nel  quadro  delle
attivita' del Comitato consultivo di  cui  all'articolo  7,  provvede
all'irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  ai  commi  1,   2   e   4.
All'irrogazione della sanzione di cui al  comma  3  si  provvede  con
decreto del Ministro  della  difesa,  secondo  le  modalita'  di  cui
all'articolo 44, comma 8, del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66. Per quanto non previsto nel presente  articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. 
                               Art. 26 
                      (Obbligo di comunicazione 
                 da parte dell'autorita' giudiziaria) 
 
1. L'autorita' giudiziaria che procede per  i  reati  previsti  dagli
articoli 23, 24 e 25 ne da' comunicazione immediata al Ministro degli
affari esteri e al Ministro della difesa ai  fini  dell'adozione  dei
provvedimenti di rispettiva competenza. 
                                            
                               Art. 27 
                   Norme sull'attivita' bancaria  
 
   1.  Tutte  le  transazioni  bancarie  concernenti  le  operazioni
disciplinate dalla presente  legge  devono  essere  comunicate  entro
trenta giorni dalla loro effettuazione al Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
  2. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  delle
disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'  punita  con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 25.000. 
  3. Per l'accertamento delle violazioni e  per  l'irrogazione  delle
sanzioni, si applicano le disposizioni del titolo II, capi  I  e  II,
del testo unico delle norme di legge in materia valutaria, di cui  al
decreto del Presidente della Repubblica  31  marzo  1988,  n.  148  e
successive  modificazioni,  fatta  eccezione  per   le   disposizioni
dell'articolo 30 del citato testo.  I  provvedimenti  di  irrogazione
delle sanzioni di cui al presente comma sono emessi  senza  acquisire
il parere della Commissione consultiva prevista dall'articolo 32  del
citato testo unico delle norme di legge in materia valutaria. 
  4. La relazione al Parlamento di cui all'articolo 5 deve  contenere
un capitolo sull'attivita' degli istituti  di  credito  operanti  nel
territorio italiano  concernente  le  operazioni  disciplinate  dalla
presente legge; a tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze
trasferisce al Ministero degli affari esteri i dati  derivanti  dalla
sua attivita' di raccolta delle comunicazioni di cui al comma 1. 
                             Art. 27-bis 
                    Attivita' di finanziamento  
 
   1.  Al  fine  di  contrastare  il  finanziamento  al   terrorismo
internazionale e l'attivita' di Stati che minacciano  la  pace  e  la
sicurezza internazionale in base alle risoluzioni delle Nazioni Unite
o alle deliberazioni  dell'Unione  europea,  e'  fatto  obbligo  agli
istituti di credito e agli  intermediari  finanziari  di  comunicare,
entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze  ogni
attivita' di finanziamento, anche estero su estero, connessa  con  le
operazioni di cui alla presente legge. 
  2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   analizza   le
comunicazioni  ricevute  ed  effettua  i  necessari  approfondimenti,
avvalendosi anche della collaborazione del Nucleo speciale di polizia
valutaria della Guardia di finanza. 
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al  Comitato
di sicurezza  finanziaria,  ai  sensi  dell'articolo  3  del  decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le attivita' di cui al comma 2. 
  4. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  la  violazione  della
disposizione  di  cui  al  comma  1  e'  punita  con   una   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a
euro 100.000. 
  5. Per l'accertamento delle violazioni della disposizione di cui al
comma  1  e  per  l'irrogazione  delle  sanzioni,  si  applicano   le
disposizioni del titolo II, capi I e II, del testo unico delle  norme
di legge in materia valutaria, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1988, n. 148 e  successive  modificazioni,  fatta
eccezione per le  disposizioni  dell'articolo  30  del  citato  testo
unico. I provvedimenti  di  irrogazione  delle  sanzioni  di  cui  al
presente  comma  sono  emessi  senza  acquisire   il   parere   della
Commissione consultiva prevista dall'articolo  32  del  citato  testo
unico delle norme di legge in materia valutaria. 

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

                               Art. 28 
                      (Disposizioni transitorie) 
 
1. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo  2
resta in vigore l'attuale normativa per il materiale  elencato  nella
"Tabella esport" relativamente al materiale di armamento. 
2. Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3
nonche' del  Comitato  consultivo  di  cui  all'articolo  7,  non  si
applicano le disposizioni previste all'articolo 3, comma 2,  e  resta
in vigore la normativa vigente. 
3. Le autorizzazioni in corso all'entrata in  vigore  della  presente
legge continuano ad avere validita'. 
4. Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma  11
dell'articolo 1 la licenza del questore,  prevista  dall'articolo  31
del testo unico delle leggi  di  pubblica  sicurezza,  approvato  con
regio decreto 18 giugno 1931, n.  773,  sostituisce  la  licenza  del
Ministro degli affari  esteri  di  concerto  con  il  Ministro  delle
finanze. Il Ministro del commercio con l'estero emanera' le  relative
norme di attuazione. 
                                            
                               Art. 29 
                     (Regolamento di esecuzione) 
 
1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge,  con
decreto del Presidente del consiglio dei ministri, sara'  emanato  ai
sensi dell'articolo 17  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  il
regolamento contenente le norme di esecuzione. 
                                            
                               Art. 30 
                       (Distacco di personale) 
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' connesse  al  rilascio  delle
autorizzazioni  previste  dalla  presente  legge,   nel   regolamento
d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai  sensi  degli
articoli 56 e seguenti del decreto del Presidente delle Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3, norme per il distacco al Ministero  degli  affari
esteri di personale di altre amministrazioni. 
   1-bis. Il trattamento economico del personale militare  comandato
presso l'Autorita' nazionale - UAMA e' a carico del  Ministero  della
difesa per le competenze fisse e continuative, a carico del Ministero
degli affari esteri per le competenze accessorie. 
                               Art. 31 
                  (Disposizioni vigenti e abrogate) 
  1. Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente  legge,
le disposizioni del regolamento di esecuzione del testo  unico  delle
leggi di pubblica sicurezza approvato  con  regio  decreto  6  maggio
1940, n. 635 e successive modificazioni, della legge 2 ottobre  1967,
n. 895, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, della  legge  18  aprile
1975, n. 110. 
  2.  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 . 
  3.  COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 . 
  4. Tutte le disposizioni incompatibili con la presente  legge  sono
abrogate. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 9 luglio 1990 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  MARTINAZZOLI, Ministro della difesa 
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI